Onorevoli Colleghi! - Troppe morti assurde di giovani si consumano ogni fine settimana sulle strade italiane. Le principali cause degli incidenti stradali che riempiono le pagine dei giornali, soprattutto d'estate nelle località turistiche di mare, sono l'uso di stupefacenti e il consumo smodato di alcolici e superalcolici nel corso delle serate in discoteca. Non vi è dubbio che la chiave del problema stia anzitutto nelle mani degli stessi giovani e delle loro coscienze. Abusando di droghe ed alcolici, infatti, oltre a mettere a repentaglio la propria vita, si può far del male o procurare la morte a persone che del tutto involontariamente vengono coinvolte negli incidenti stradali da loro causati.
      Tuttavia è possibile intervenire in via legislativa per porre le condizioni grazie alle quali i giovani che frequentano i locali notturni con la comprensibilissima voglia di svagarsi capiscano appunto quali sono i limiti da non superare. In sostanza è necessario intervenire perché, a fianco delle molte campagne di stampa e televisive di sensibilizzazione dei giovani, all'atto pratico la prevenzione non solo cominci, ma abbia proprio il suo momento centrale negli stessi locali notturni.
      La presente proposta di legge non intende danneggiare, con misure abnormemente «punitive» o «lesive» da una parte i giovani desiderosi di svago, dall'altra gli esercenti dei locali di intrattenimento musicale e danzante. Avviare campagne punitive nei confronti dei primi e demonizzatrici nei confronti dei secondi avrebbe solo due risultati: da una parte stimolare comportamenti del tutto eccessivi e di

 

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conseguenza pericolosi per l'intera collettività, dall'altra danneggiare un'industria florida e dalla quale vengono posti di lavoro e forti entrate fiscali per le casse statali.
      Al fine di prevenire ferimenti e morti assurde in incidenti stradali, la presente proposta di legge propone in nove articoli una serie di modifiche normative e di nuove previsioni, che tra l'altro mirano a instaurare un clima di concordia e serena collaborazione tra giovani clienti, esercenti dei locali e forze dell'ordine.
      Nello specifico, intervenendo sull'articolo 689 del codice penale, l'articolo 1 innalza da sedici a diciotto anni l'età dei soggetti ai quali non si possono vendere bevande alcoliche e obbliga l'esercente ad esporre tale divieto. L'articolo 2 riguarda le sanzioni per gli esercenti, a meno che essi non dimostrino la totale estraneità, nel caso in cui nei loro locali vi sia spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope. Fermo restando l'obbligo di avvisare immediatamente le forze dell'ordine, l'articolo 3 consente agli addetti alla sicurezza di escludere dai locali i soggetti che spaccino droga o ne facciano uso. L'articolo 4 obbliga gli esercenti di locali con capienza superiore ai 500 posti ad assicurare, anche attraverso convenzioni con la Croce Rossa o con associazioni di volontariato, la presenza di personale dotato di specifica formazione per il primo soccorsi sanitario. L'articolo 5 consente la stipula di convenzioni tra comuni ed esercenti per decongestionare la viabilità intorno ai locali.
      L'articolo 6 prevede che gli esercenti rilascino ai clienti che si dichiarano preposti alla guida del veicolo (definiti come «guidatori designati») un contrassegno o un braccialetto di forte visibilità che consente loro l'esclusivo consumo di bevande analcoliche, per le quali peraltro usufruiranno di diritto dello sconto del 33 per cento sul costo della consumazione. Lo stesso articolo, inoltre, consente l'organizzazione di test etilici a campione all'uscita dei locali e autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a prevedere agevolazioni fiscali per incentivare il consumo di bevande analcoliche da parte dei "guidatori designati". L'articolo 7 vincola gli esercenti ad organizzare all'interno dei loro locali almeno tre manifestazioni all'anno di sensibilizzazione ai problemi dell'alcolismo e della droga, almeno una della quali deve svolgersi nella stagione estiva. L'articolo 8 estende le detassazioni del reddito d'impresa previste dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, agli esercenti dei locali che ammodernino i loro impianti acustici o ne acquistino di nuovi. Infine, allo scopo di prevenire la microcriminalità e garantire la corretta viabilità, l'articolo 9 prevede (in analogia col principio ispiratore del già menzionato articolo 5) la creazione di presidi mobili delle forze di polizia intorno ai locali e nei periodi di maggiore affluenza.
 

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